mercoledì 3 settembre 2014

PERCHE' IL CANE LECCA LE MANI E IL VISO DEL PROPRIETARIO?


di Manuela Chimera Dott.ssa Veterinaria

Oggi andiamo a vedere perché il cane a volte si mette a leccare mani, piedi e viso del proprietario: non si tratta di basi, a seconda del momento e della situazione in cui lo fa vuol dire una cosa piuttosto che l’altra.
Quante volte lo abbiamo sentito dire? Il cane mi lecca perché mi dà i bacini ed è felice.   Beh, spiacente smontare ogni volta tutte queste errate convinzioni, ma non è proprio così. Si tratta ancora una volta di umanizzare troppo il cane, stiamo traducendo un comportamento canino utilizzando un pensiero umano e come al solito fraintendiamo il comportamento del cane. Andiamo dunque a scoprire cosa vuol dire quando il cane ci lecca mani, viso e piedi, a seconda della situazione il messaggio del cane cambia.

Perchè il cane ci lecca?

Partiamo dalla nascita dei cuccioli, quando questi vengono leccati vigorosamente dalla madre per stimolare il sistema respiratorio e il cuore e per aiutarli a urinare e defecare. Successivamente la madre continua a leccare i cuccioli per stimolarli e per pulirli. Per i cuccioli questo leccamento significa ricevere affetto ed attenzioni, ecco perché alcuni cani ci leccano il viso anche da adulti: soprattutto se è da un po’ che non vediamo il cane, lui ci lecca le labbra per mimare quel comportamento da cucciolo tramite il quale chiedeva il rigurgito di cibo da parte della madre. Non è che proprio ci stia dicendo "Ciao, sono felice di rivederti, prestami attenzione e rigurgitami del cibo", però ci dice qualcosa del tipo "Ciao, sei tornato, sono contento, che ne dici di darmi da mangiare così sono ancora più contento?".
A volte capita di vedere un cane leccare un altro cucciolo o un bambino, utilizzando delleleccate più lente ed accurate. La solita mal interpretazione umana dice: "Lo sta assaggiando prima di mangiarlo". No, semplicemente il cane rievoca il comportamento materno, quindi il cane sta cercando di ripulire il soggetto in questione da tutti quegli odori forti che potrebbero attirare eventuali predatori. Stesso discorso quando il cane ci lecca le mani o i piedi sudati, ci stanno in realtà proteggendo dai nostri nemici.
In altri casi il cane lecca per avere maggiori informazioni tramite i ferormoni, normalmente si basa su una lettura olfattiva, ma se vuole essere più preciso e approfondito nella sua analisi, ecco che si mette a leccare.

Passiamo poi ad un altro tipo di leccamento, quello deferente nei confronti di chi è gerarchicamente superiore. Il cane gregario lecca il dominante, gli dimostra rispetto in questo modo e riconosce la sua superiorità nel branco. Quindi ecco che magari un cane un po’ spaventato dal veterinario, prima fa qualche leccamento a vuoto (segnale calmante), poi magari ci lecca per indicare che riconosce la nostra superiorità e chiederci, se fosse possibile, di non dargli fastidio.


E i cani che si leccano da soli? Beh, una leccatina di tanto in tanto è normale, ma se il comportamento diventa continuo e costante allora siete di fronte ad una patologia comportamentale.
Cosa fare se il cane si lecca di continuo?
Se abbiamo detto che una leccatina di quando in quando è normale, ecco che non lo è leccarsi di continuo. Il cane lo fa perché sta vivendo una situazione di profondo disagio e stress, quindi cerca di autogratificarsi leccandosi in modo da rilasciare endorfine rilassanti. Se siamo arrivati a questo punto, siamo però di fronte a un comportamento ossessivo-compulsivo, che può esitare anche in ferite gravi, i classici granulomi da leccamento. Ecco che prima di arrivare a questo punto, sarebbe bene riconoscere che il proprio cane ha una patologia comportamentale e che deve essere visitato da un veterinario comportamentalista per risolvere il problema prima che degeneri.

Fonte:http://www.petsblog.it/post/86733/cane-che-lecca-le-mani-e-il-viso-del-proprietario-perche-lo-fa-veterinario-petsblog

martedì 19 agosto 2014

DECRETO COMPETITIVITÀ: E' IL PEGGIOR ATTO SULLA FAUNA DEGLI ULTIMI VENT'ANNI. LA STRAGE DEGLI ANIMALI SELVATICI VOLUTA DAL PD PASSA CON LA FIDUCIA

Con la conversione del decreto-legge 91/2014 viene definitivamente licenziato il peggiore atto degli ultimi vent'anni sulla fauna selvatica: caccia di selezione agli ungulati anche sulla neve, sterminio delle nutrie, caricatori delle carabine semi-automatiche a cinque colpi anziché due in violazione della direttiva Habitat, gran pasticcio normativo sui richiami vivi da utilizzare nelle caccie da appostamento, in violazione della direttiva Uccelli. Quest'ultima scelta avvenuta nonostante il 28 luglio scorso la Commissione Europea avesse inviato al Governo italiano una lettera che stronca ogni tentativo di mantenere la barbarie della cattura con le reti degli uccelli migratori, dichiarandola fuori legge sempre e comunque, e ribadisce che per la caccia non c'è alcun bisogno di richiami vivi.

Di richiami vivi ha invece bisogno la piccola lobby venatoria che guida le politiche sulla biodiversità del Partito Democratico e ha totalmente condizionato la linea del partito di maggioranza, su cui pesa la principale responsabilità del decreto, fortemente osteggiato da Sel e Movimento 5 Stelle e da pezzi di altri schieramenti come Forza Italia e Scelta Civica. Il Pd è stato l'unico gruppo parlamentare a non aver lasciato libertà di voto ai propri rappresentanti nelle commissioni competenti e in aula, costringendo i dissidenti, tra cui Monica Cirinnà, Laura Puppato e Silvana Amati, ad un'azione coraggiosa ed ancor più encomiabile in favore degli animali selvatici, che ha persino portato a sfiorare il risultato positivo. E costringendo moltissimi parlamentari democratici a scusarsi, giustificarsi, testimoniare i dubbi, le perplessità, i distinguo.

Il decreto 91 segna una frattura gravissima tra il mondo ambientalista e animalista e la gestione della politica su animali selvatici e biodiversità del Pd: una politica vecchia, dal fiato corto, che tradisce disprezzo verso le regole comunitarie e continua a rincorrere il consenso dei cacciatori, allontanandosi sempre più dalla cultura di attenzione per la natura e rispetto per gli altri esseri viventi, ormai diffusa in ogni dove nella società italiana.

Tutto questo, nonostante la ricca presenza, tra le fila del partito di maggioranza, di persone appassionate e di un mondo sensibile alle questioni della natura e agli aspetti etici, che meriterebbe ben più credito da parte di una politica che vuole essere rinnovatrice, culturalmente giovane, al passo con le grandi sfide dei tempi. C'è proprio qualcosa che non va, nelle politiche per la natura del Partito Democratico.

Lo scempio della fauna del decreto 91 rappresenta una pagina vergognosa, che la memoria non cancellerà ma che noi cancelleremo con i fatti. Perché la nostra battaglia per gli animali selvatici, la biodiversità, l'Europa, i valori di una società civile, continuerà senza pausa alcuna e sarà infine vincente. (8 agosto)
 
Fonte: http://www.enpa.it/it/

SE IL CANE HA IL NASO SECCO VUOL DIRE CHE STA MALE?

Cerchi di capire se il tuo cane (o il tuo gatto) sta male toccando il suo naso? Non è una tecnica infallibile.
 
È una credenza che risale a quando i cani venivano usati soprattutto per la caccia. Se un cane ha contratto il cimurro una volta, infatti, il suo naso è secco e le sue capacità olfattive sono irrimediabilmente danneggiate. Quando i cacciatori dovevano comprare un cane gli tastavano il naso (detto anche “tartufo”) per assicurarsi di non fare un cattivo affare, comprandone uno “fuori uso”. La credenza, per estensione, è poi passata anche ai gatti.
 
Fattori climatici. In realtà il naso di cani e gatti è umido a causa della condensa dell’aria che si forma quando quella calda che esce dal naso entra in contatto con l’aria fredda esterna (un po’ come accade anche a noi quando d’inverno si “fuma” con il respiro). Il fatto che il naso di questi animali sia secco o umido dipende quindi, nella maggior parte dei casi, dalle condizioni climatiche: d’estate con il tempo asciutto sarà più secco, d’inverno sarà più umido.
 

domenica 27 luglio 2014

Gelosi come Otello: i cani sono possessivi nei riguardi dei loro umani

Lo ha dimostrato uno studio americano che ha filmato le reazioni dei 4 zampe in presenza di finti pelosi che attiravano le attenzioni dei loro amici bipedi.

Roma, 25 luglio 2014  - Non è solo questione di umani. La gelosia appartiene anche ad altre specie e, in particolare, ai cani. Come Otello sono possessivi con i loro amici umani e si mostrano pronti a non voler dividere neanche un attimo delle attenzioni umane con altri pelosi.
Lo ha dimostrato uno studio che, nella sostanza, ha riportato il sentimento della gelosia nella sfera degliistinti più che in quella delle sovrastrutture sociali. Lo studio, condotto su poco meno di una quarantina di cani dai ricercatori dell'università di San Diego, è stato pubblicato su PLOS ONE.
Per i test, i ricercatori hanno seguito il modello usato per esperimenti su bimbi di 6 mesi di età: hanno filmato di nascosto le reazioni dei cani mentre i loro padroni prestavano attenzione a cani finti ma animati, sia parlando con loro che dandogli da mangiare, carezzandoli o mostrando loro un libro. Nell'80% dei casi, i cagnolini veri hanno reagito all'usurpazione con atti di gelosia come toccando con la zampa i padroni per ricevere attenzione, o addirittura nel 25% dei casi cercando di spingere via il finto rivale.
"Il nostro studio suggerisce che non solo i cani dimostrano gelosia ma che tentano di spezzare il legame tra il loro padrone ed il presunto rivale", ha osservato l'autrice principale dell'indagine Christine Harris, professore di psicologia. Secondo i ricercatori, l'esperimento sui cani dimostra che contrariamente a quanto ritenuto da molti, "la gelosia non sarebbe una invenzione sociale ma istintiva". Sentimento comune tra i bipedi ma condiviso anche dai 4 zampe.

Fonte: http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2014/07/25/1086324-animali-cani-gelosia.shtml

giovedì 26 giugno 2014

CANI IN SPIAGGIA - TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE APPROVATA DALLA REGIONE VENETO

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO              IX  LEGISLATURA
205ª Seduta pubblica – Giovedì 12 giugno 2014 Deliberazione legislativa n. 17
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA A “MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”. (Progetto di legge n. 422)
La legge è stata approvata nel testo che segue:
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite,anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.”.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico,individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.”
Art. 5 - Norma transitoria
1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.