CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA
205ª Seduta pubblica – Giovedì 12 giugno 2014 Deliberazione legislativa n. 17
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA A “MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”. (Progetto di legge n. 422)
La legge è stata approvata nel testo che segue:
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite,anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite,anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.”.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico,individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico,individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.”
Art. 5 - Norma transitoria
1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nessun commento:
Posta un commento